Sez. 1, Sentenza n. 28136 del 26/05/2006 Ud. (dep. 04/08/2006) Rv. 235176 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA (POSSESSO) | Mancata esibizione - Trattamento sanzionatorio.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA (POSSESSO)
In seguito all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, l'inosservanza dell'ordine di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato (cfr. articolo 180 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285), solo quando l'esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l'eventuale esistenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l'articolo 180 del codice della strada, bensì la norma incriminatrice dell'articolo 650 cod.pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)