Sez. 1, Sentenza n. 5210 del 18/04/1996 Ud. (dep. 25/05/1996) Rv. 204669 - 01
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Documenti di circolazione e di guida (possesso) | Inottemperanza all'ordine di fornire informazioni o di esibire documenti - Depenalizzazione ex art. 180 nuovo codice della strada - Distinzione tra le diverse ipotesi e presupposti - Conseguenze - Ordine di esibizione di documenti impartito per accertare eventuali ipotesi di reato - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 650 cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie: patente di guida.
Circolazione stradale - Norme di comportamento - Documenti di circolazione e di guida (possesso)
In seguito alla entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, la inosservanza dell'ordine di presentarsi per fornire informazioni in merito alla disponibilità del documento di guida o circolazione che non è stato esibito al momento del controllo, costituisce un illecito amministrativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando la esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali irregolarità o illeciti di natura amministrativa. Se invece la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare la eventuale esistenza di ipotesi di reato, non è applicabile l'art. 180 del codice della strada bensì la norma dell'art. 650 cod. pen. che conserva il suo vigore. (Nella specie è stato ritenuto correttamente contestato il reato di cui all'art. 650 cod. pen. non essendo stato osservato l'ordine, di esibire la patente di guida, dato "per ragioni di giustizia", cioè per accertare l'esistenza di una abilitazione alla guida o, in difetto, l'esistenza del reato di guida senza patente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 180
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)