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Sez. L, Sentenza n. 19271 del 07/09/2009 (Rv. 610150 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Prestazione di servizi di "accudienza" ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1236 del 1959 - Natura autonoma del rapporto per previsione legislativa - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro - Necessità - Fattispecie relativa a decorrenza della prescrizione.
Stato
decisa il 2009-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610150-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

In tema di espletamento dei servizi cosiddetti di "accudienza" o, comunque, di "minima importanza" di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il carattere autonomo o subordinato del rapporto deve essere accertato sulla base della concreta attuazione del contratto stipulato fra le parti, con la conseguenza che deve ritenersi la natura subordinata ove risulti che queste ultime abbiano introdotto, sia in sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, elementi incompatibili con la normativa legale e con la natura autonoma del rapporto da essa disciplinato. (In applicazione del principio la S.C. ha affermato che la decorrenza della prescrizione in corso di rapporto va accertata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo, anche avendo riguardo alla situazione psicologica in cui versa il lavoratore per il timore della risoluzione di esso).

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)