Sez. L, Sentenza n. 14723 del 26/06/2007 (Rv. 597573 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Prestazione di servizi di accudienza ai sensi dell'art. 26 legge n. 1236 del 1959 - Natura autonoma del rapporto per previsione legislativa - Esclusione - Accertamento in concreto del carattere autonomo o subordinato del rapporto di lavoro - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE
Ove l'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato abbia fatto ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236 (espressamente conservato in vigore dall'art. 31 della legge 27 luglio 1967, n. 668) per l'espletamento dei servizi di accudienza previsti dal medesimo art. 26, il giudice, richiesto dell'accertamento del carattere subordinato del rapporto, non può far discendere, dal citato art. 26, una vincolante qualificazione del rapporto come di lavoro autonomo, contrastante con i principi costituzionali, ma deve verificare le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa dell'incaricato, per poi raffrontarle con quelle che caratterizzano la nozione legale di subordinazione, intesa come assoggettamento della prestazione lavorativa al potere del datore di lavoro di disporne secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo proprie dell'organizzazione imprenditoriale e di controllarne intrinsecamente lo svolgimento attraverso direttive alle quali il lavoratore è obbligato ad attenersi, così come è obbligato a mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative per il raggiungimento degli scopi produttivi dell'impresa; accertamento rispetto al quale hanno un concorrente rilievo sintomatico altri elementi desunti dalle caratteristiche concrete di svolgimento dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1959 num. 1236 art. 26, Legge 27/07/1967 num. 668 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)