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Sez. 5, Sentenza n. 6409 del 13/11/2023 Cc. (dep. 13/02/2024) Rv. 285979-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Colloqui telefonici del detenuto con familiari e conviventi - Autorizzazione del direttore dell'istituto penitenziario - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 15, 27, 29 Cost. e 3, 8 CEDU - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285979-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), ord. pen., per contrasto con gli artt. 15, 27 e 29 Cost., 3 e 8 CEDU, nella parte in cui assegna al direttore dell'istituto penitenziario e non all'autorità giudiziaria, la competenza ad autorizzare i colloqui telefonici con i familiari e i conviventi del detenuto. (In motivazione la Corte ha affermato che le prescritte limitazioni conseguono all'esecuzione di un provvedimento giudiziario applicativo della restrizione in carcere e che la tutela giurisdizionale è assicurata dalla possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti resi dal direttore dell'istituto penitenziario).

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. B CORTE COST., Costituzione art. 15, Costituzione art. 27, Costituzione art. 29, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)