Sez. 1, Sentenza n. 29143 del 22/06/2020 Cc. (dep. 21/10/2020) Rv. 279792 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata di cui all’art. 41-bis ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis ord. pen., in relazione agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. nella parte in cui assegna al Ministro della giustizia e non all'autorità giudiziaria, la competenza a disporre l'applicazione o la proroga del regime detentivo speciale, trattandosi di misura non assimilabile alle misure di prevenzione personali, adottata o prorogata, con provvedimento autonomamente e congruamente motivato, reclamabile davanti all'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento camerale partecipato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)