Sez. 5, Sentenza n. 4194 del 13/12/2000 Cc. (dep. 01/02/2001) Rv. 217938 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Informazioni confidenziali fornite alla polizia giudiziaria dalla persona offesa - Trasfusione di tali notizie in una informativa diretta al PM - Utilizzabilità ai fini della richiesta di intercettazione - Legittimità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
La attività di intercettazione può essere autorizzata sulla base di notizie confidenzialmente fornite dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, a condizione che questa ultima le abbia poi riportate in una informativa diretta al pubblico ministero; invero, poiché è fuor di dubbio che le informazioni provenienti da fonti confidenziali, che la polizia non può essere obbligata a rivelare, devono essere considerate notizie legittimamente acquisite, a maggior ragione ciò è vero quando il confidente sia la stessa persona offesa, che, come tale, venga indicata negli atti diretti alla autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 293 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)