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Sez. 2, Sentenza n. 46023 del 07/11/2007 Cc. (dep. 10/12/2007) Rv. 239265 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | In fase cautelare - Divieto per gli appartenenti alla P.G. - Contenuto di dichiarazioni non verbalizzate rese dalle persone offese - Esclusione - Equiparabilità delle predette dichiarazioni a quelle rese dagli informatori della P.G. - Esclusione - Informatori della P.G. - Nozione.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239265-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

Il contenuto di dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, non formalmente verbalizzate da parte degli ufficiali di P.G., può costituire oggetto di testimonianza indiretta da parte di questi ultimi ai fini dell'integrazione del quadro indiziario necessario ai fini dell'applicazione di una misura coercitiva, in difetto di un obbligo legale di verbalizzazione, e non operando comunque il divieto di testimonianza previsto dall'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen. ai fini cautelari; a ciò non osta il divieto sancito dall'art. 203 cod. proc. pen., nella specie inapplicabile per la non equiparabilità dei suddetti dichiaranti agli "informatori della polizia giudiziaria", da individuarsi nei "confidenti" che, agendo di regola dietro compenso in denaro od in vista di altri vantaggi, forniscono alla polizia giudiziaria, occasionalmente ma con sistematicità, notizie da loro apprese.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)