Sez. 3, Sentenza n. 4946 del 11/10/1985 (Rv. 442319 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
La necessità idonea, ai sensi del n. 1 dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978 n. 392, a consentire al locatore di recedere dal contratto di locazione (di immobile ad uso abitativo) per il soddisfacimento delle proprie esigenze abitative, sebbene non implichi i requisiti di urgenza ed improrogabilità occorrenti nel vigore dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253, deve pur sempre corrispondere ad un bisogno effettivo e presente, come si desume dalla conservazione dell'ulteriore requisito della sopravvenienza della necessità alla Costituzione del rapporto locatizio e, quindi, della dipendenza della necessità stessa da un evento estraneo o da una situazione che si aggiunge, costituendone il movente, alla dichiarata volontà di destinare l'immobile a proprio uso abitativo. (Conf 2281/83, mass n 427123).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)