Sez. 3, Sentenza n. 2281 del 29/03/1983 (Rv. 427123 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
La necessità idonea, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (sull'equo canone), a consentire il recesso del locatore per il soddisfacimento di proprie esigenze abitative - sebbene non siano richiesti i requisiti di urgenza ed improrogabilità occorrenti sotto il vigore dell'art. 4 della legge 23 maggio 1950 n. 253 - deve pur sempre corrispondere ad un bisogno effettivo e pressante, come si desume anche dalla conservazione dell'ulteriore requisito della sopravvenienza della necessità alla Costituzione del rapporto locatizio e, quindi, della dipendenza della necessità stessa da un evento estraneo o da una situazione che si aggiunge, costituendone il movente, alla dichiarata volontà del locatore di destinare l'immobile a proprio uso abitativo. (V 6282/82, mass n 423937; (V 3826/82, mass n 421791; (2130/82, mass n 419997).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)