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Sez. 1, Sentenza n. 1132 del 09/04/1969 (Rv. 339682 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - IN GENERE - ABBONAMENTO - ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO - LIMITI - LEGGE N.1381 DEL 1965 - ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI FAVORE- ESCLUSIONE - CESSIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO DA PARTE DEL MUTUATARIO DI UN CREDITO PER IL TABACCO CONSEGNATO L'ANNO PRECEDENTE AD UNA AZIENDA DI COLTIVAZIONE DI TABACCHI - IMPONIBILITA AUTONOMA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339682-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - RISCOSSIONE - IN GENERE - ABBONAMENTO - ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO - OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO - LIMITI - LEGGE N.1381 DEL 1965 - ESTENSIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DI FAVORE- ESCLUSIONE - CESSIONE ALL'ISTITUTO DI CREDITO AGRARIO DA PARTE DEL MUTUATARIO DI UN CREDITO PER IL TABACCO CONSEGNATO L'ANNO PRECEDENTE AD UNA AZIENDA DI COLTIVAZIONE DI TABACCHI - IMPONIBILITA AUTONOMA - SUSSISTENZA.*

L'ammissione degli istituti di credito agrario alla corresponsione di un canone annuo di abbonamento, commisurato sul capitale impiegato in ogni Esercizio annuale, in luogo del pagamento delle tasse sugli affari e della imposta di ricchezza mobile, comprende, se si tratta di operazioni di credito agrario di Esercizio, esclusivamente quelle operazioni che rientrano nell'attivita ordinaria degli enti e non si estende a qualsiasi atto che sia comunque in relazione con una operazione di credito agrario. Per tali operazioni, invero, la legge 5 luglio 1928, n.1760, prevede (art.8) che i mutui concessi dagli istituti sono assistiti da privilegi legali sui prodotti, sulle derrate, sul bestiame, sulle macchine e sugli attrezzi ed, eventualmente, da privilegi convenzionali sui beni stessi, per la parte del valore eccedente i crediti, gia assistiti da privilegio legale. Con l'articolo unico della legge 6 dicembre 1965, n.1381, non si e esteso l'ambito di applicazione del trattamento tributario di favore, ma si e voluto precisare che le clausole accessorie (proroghe, rinnovazioni, pagamento di interessi moratori) alla garanzia prestata non modificano la natura di questa e non escludono il trattamento tributario di favore predetto. Pertanto, ove nell'atto di finanziamento il mutuatario ponga a Disposizioni dell'istituto il prezzo dei prodotti ricavandi dalle colture, ai fini dell'Esercizio del privilegio legale, e ceda inoltre allo stesso il proprio credito per il tabacco consegnato nell'anno precedente verso una azienda di coltivazione di tabacchi, si ha per quest'ultima parte un eccesso del mezzo, ossia una garanzia atipica suscettibile di autonoma imposizione tributaria, al di fuori del regime di abbonamento.*

Riferimenti normativi: Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 8, Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 9, Legge 06/12/1965 num. 1381 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)