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Sez. 5, Sentenza n. 11414 del 03/06/2015 (Rv. 635693 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Erogazioni corrisposte sotto forma di sconto tariffario del servizio elettrico applicata ai dipendenti non in servizio o a parenti - Natura - Retribuzione imponibile - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635693-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, le agevolazione tariffarie del servizio elettrico concesse ai dipendenti collocati a riposo o in aspettativa, ovvero alle vedove di lavoratori deceduti, sono qualificabili come integrazione al reddito da lavoro, ai sensi dell'art. 48 del d.P.R. 15 novembre 1993, n. 597, trattandosi di emolumenti stabili, periodici e ad erogazione comunque derivante dal rapporto di lavoro, attuale o pregresso.

Riferimenti normativi: DPR 15/11/1993 num. 597 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)