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Sez. U, Sentenza n. 6066 del 01/06/1993 (Rv. 482593 - 01)

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere | Deduzione del fatto storico della convenzione - Prova della data - Limitazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482593-01

Prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Data - Certa (nei confronti dei terzi) - In genere

Le disposizioni dell'art. 2704 cod. civ. sulla data della scrittura privata nei confronti dei terzi operano soltanto quando dalla scrittura medesima, in relazione alla sua data, si vogliano conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione in essa contenuta. Da ciò consegue che il principio dell'inopponibilità della data della scrittura non registrata non vale quando la relativa convenzione venga invocata non per il suo contenuto negoziale, ma come semplice fatto storico, che può essere provato, come tale, con qualsiasi mezzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)