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Sez. 3, Sentenza n. 2186 del 31/01/2014 (Rv. 629753 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE | Circolazione stradale - Incidente - Responsabilità civile - Massimale - Direttiva n. 84/5/CEE del consiglio - Adeguamento da parte dello stato italiano - Tempistica - Inosservanza - Conseguenza.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629753-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE

In materia di assicurazione della responsabilità civile da circolazione stradale, l'obbligo per lo Stato italiano, previsto dall'art. 1, comma 2, della direttiva n. 84/5/CEE, di innalzare il massimale di assicurazione fino alla soglia ivi indicata entro il 31 dicembre 1987, era suscettibile di differimento al 31 dicembre 1990 solo se, entro l'originaria scadenza, fosse comunque intervenuto un aumento in misura pari alla metà della differenza tra l'importo "a regime" e quello in vigore alla data del 1 gennaio 1984. Ne consegue che, in assenza di un tempestivo intervento normativo di "adeguamento intermedio" (avendo lo Stato italiano conformato la propria normativa solo con il d.P.R. 9 febbraio 1990, con efficacia dal successivo 1 luglio), vanno direttamente applicati, anche nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, i valori previsti dalla citata direttiva a far data dal 1 gennaio 1988.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 5 art. 5, Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)