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Sez. 3, Sentenza n. 16238 del 03/08/2005 (Rv. 584671 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Minimi di garanzia - Individuazione - Riferimento alle tabelle vigenti all'epoca del fatto - Necessità - Fattispecie in tema di applicabilità di direttiva comunitaria.
Stato
decisa il 2005-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584671-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In tema di circolazione di veicoli, il danno risarcibile dal fondo di garanzia, ai sensi dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 990 del 1969, è contenuto nei minimi di garanzia previsti per l'assicurazione obbligatoria, i quali vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di variazione degli stessi, con riferimento all'epoca del sinistro ed al provvedimento all'epoca vigente e non con riferimento a quello vigente alla data del d.m. di liquidazione coatta amministrativa o della decisione (nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità', ad un sinistro verificatosi nel 1984, della direttiva CEE n.84/5 del 30 dicembre 1983, che fissava il limite minimo di massimale nella misura di 350.000 ECU, in quanto l'art. 5 della stessa direttiva concedeva agli Stati membri termine fino al 31 dicembre1987 per adeguare la normativa interna e, non essendo lo Stato italiano nel 1984 inadempiente, la legge applicabile era quella italiana).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 30/12/1983 num. 84

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)