diritto.io

Sez. 3, Ordinanza n. 1341 del 12/01/2024 (Rv. 669796-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Motivo di impugnazione - Contenuto - Critica della decisione impugnata - Considerazione delle motivazioni poste a fondamento della decisione - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669796-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

Il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)