Sez. 5, Sentenza n. 3223 del 26/02/1981 Ud. (dep. 13/04/1981) Rv. 148359 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
L'inammissibilita del ricorso della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato per Mancanza di querela, riguarda esclusivamente l'ipotesi in cui il giudice non si sia gia pronunciato, con giudizio di merito, sulla qualificazione del reato originariamente contestato, derubricandolo poi in un reato diverso e perseguibile a querela di parte. Nel qual caso non e in predicato l'omissione della parte offesa dal reato bensi il provvedimento del giudice che derubricando l'illecito penale sottoposto al suo giudizio ha impedito la procedibilita dell'Azione penale. Con la conseguenza che la decisione cosi adottata e soggetta a controllo in Sede di legittimita, stante l'interesse della parte civile al mantenimento della imputazione originaria.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)