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Sez. 2, Sentenza n. 8166 del 22/02/1983 Ud. (dep. 12/10/1983) Rv. 160584 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160584-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LEGITTIMAZIONE E INTERESSE - PROSCIOGLIMENTO PER MANCANZA DI QUERELA - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Anche a seguito della dichiarata parziale illegittimità degli artt. 195 e 23 cod. proc. pen. (sentenze n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972 della Corte costituzionale), il riconosciuto ampliamento del potere di impugnazione della parte civile non legittima questa a rimettere in discussione questioni attinenti all'Esercizio dell'Azione penale, per effetto della intangibilità del giudicato penale, in Mancanza di impugnazione del P.m.. pertanto, non è ammissibile il ricorso per Cassazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento per Mancanza di querela. (V mass n 152440; (V mass n 151422; (V mass n 151130; (V mass n 148786; (V mass n 148359). V. Contrasto rv: 900039.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)