Sez. 5 - , Sentenza n. 11435 del 11/05/2018 (Rv. 648072 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Produzione da parte del ricorrente di documenti in fotocopia - Efficacia probatoria - Contestazione della conformità all'originale - Onere a carico dell'Amministrazione finanziaria - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, in virtù dell'art. 2712 c.c., è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all'originale, a fronte della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ex art. 22, comma 5, del detto decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)