Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8446 del 27/04/2015 (Rv. 635468 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI | Produzione da parte del ricorrente di documenti in fotocopia - Efficacia probatoria - Contestazione della conformità all'originale - Onere a carico dell'Amministrazione finanziaria - Conseguenze - Obbligo del giudice di disporre la produzione dell'originale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - MEMORIE DIFENSIVE E DOCUMENTI - DEPOSITO DEI DOCUMENTI
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce modalità idonea per introdurre la prova nel processo, atteso che, ai sensi dell'art. 2712 cod. civ., è onere dell'Amministrazione finanziaria contestarne la conformità all'originale, in presenza della quale il giudice è tenuto a disporre la produzione del documento in originale ex art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546 cit.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2712
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)