Sez. L, Sentenza n. 1758 del 01/03/1985 (Rv. 439716 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - NULLITÀ GIUDIZIALMENTE DICHIARATA - PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITÀ "EX NOVO" DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - NULLITÀ GIUDIZIALMENTE DICHIARATA - PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITÀ "EX NOVO" DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONI - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE.*
La nullità, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilità ex novo, purché nel termine annuale fissato dall'art. 392 cod. proc. civ.; e ciò sia perché per tale giudizio non è prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt. 358 e 387 cod. proc. civ., rispettivamente per l'appello e per il ricorso per Cassazione, sia perché, in conseguenza della predetta accertata nullità, non si configura una vera e propria Costituzione del giudizio di rinvio, sia purché, mentre l'intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolgere l'intero processo, con possibilità soltanto di un rinnovo del giudizio ab imis (art. 393 cod. proc. civ.), il fenomeno della consumazione processuale è riscontrabile, in riferimento alla Estinzione del processo di impugnazione, unicamente quando siffatta Estinzione determina, ex art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della decisione di primo grado impugnata. (Conf 4467/81, mass n 415175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)