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Sez. L, Sentenza n. 4467 del 07/07/1981 (Rv. 415175 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - IN GENERE - TERMINE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - NULLITA GIUDIZIALMENTE DICHIARATA - PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITA EX NOVO DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE.*
Stato
decisa il 1981-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415175-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - IN GENERE - TERMINE - CITAZIONE RIASSUNTIVA - NULLITA GIUDIZIALMENTE DICHIARATA - PRECLUSIONE DELLA PROPONIBILITA EX NOVO DELLA CITAZIONE - INSUSSISTENZA - CONDIZIONE - OSSERVANZA DEL TERMINE ANNUALE.*

La nullita, giudizialmente dichiarata, della citazione riassuntiva del giudizio di rinvio non ne preclude la proponibilita ex novo, purche nel termine annuale fissato dall'art 392 cod proc civ, e cio sia perche per tale giudizio non e prevista una disposizione analoga a quelle dettate dagli artt 358 e 387 cod proc civ, rispettivamente, per l'appello e per il ricorso per Cassazione, sia perche, in conseguenza della predetta accertata nullita, non si configura una vera e propria Costituzione del giudizio di rinvio, sia perche, mentre l'intervento di una causa estintiva del giudizio di rinvio travolge l'intero processo (art 393 cod proc civ), il fenomeno della consumazione processuale e riscontrabile, in riferimento alla Estinzione del procedimento di impugnazione, unicamente quando siffatta Estinzione determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata (art 338 cod proc civ).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 338, Cod. Proc. Civ. art. 358, Cod. Proc. Civ. art. 387, Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)