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Sez. L - , Sentenza n. 15638 del 14/06/2018 (Rv. 649324 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assunzione in prova - Recesso della P.A. - Obbligo di motivazione ex art. 14 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 - Contestualità tra recesso e motivazione - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649324-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di licenziamento per mancato superamento della prova, l'art. 14 del c.c.n.l. Dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000 prevede che il recesso sia motivato con specifico riferimento alle ragioni che hanno impedito il superamento della prova e ciò allo scopo di evitare che lo stesso possa essere disposto per ragioni illecite o comunque estranee al rapporto e consentire al giudice l'adeguato controllo; detta motivazione, come si evince dal tenore del citato art. 14, deve essere contestuale all'atto di recesso e la possibilità di integrazione "per relationem" vale solo con riferimento ad atti e documenti già comunicati al lavoratore destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)