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Sez. L, Sentenza n. 21586 del 13/08/2008 (Rv. 604341 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Assunzione in prova - Recesso dell'amministrazione - Obbligo di motivazione - Sindacato giudiziale - Onere probatorio - Contenuto.
Stato
decisa il 2008-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604341-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di obbligo di motivare il recesso in periodo di prova, con riferimento al lavoro pubblico, è verificabile in giudizio la congruità delle ragioni rispetto, da un lato, alla finalità per legge della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa, senza che resti escluso il potere di valutazione discrezionale dell'Amministrazione datrice di lavoro, non potendo omologarsi la giustificazione del recesso per mancato superamento della prova alla giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, e dovendosi escludere che l'obbligo di motivazione possa spostare l'onere delle prova sul datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)