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Sez. U, Ordinanza n. 16164 del 15/11/2002 (Rv. 558551 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Ufficiale collocato in posizione "ausiliaria" - Indebito versamento di contributi al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti - Domanda di restituzione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558551-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La domanda proposta da un ufficiale collocato in posizione "ausiliaria" per ottenere la restituzione dei contributi indebitamente versati (in quanto erroneamente ritenuti obbligatori) al Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, ai sensi dell'art. 141 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto trova il suo titolo necessario e immediato in un rapporto tipicamente previdenziale, rispetto al quale sia il pregresso rapporto di pubblico impiego intercorso con l'amministrazione dello Stato sia la suddetta posizione "ausiliaria" si pongono come meri presupposti di fatto richiesti dalla legge per la costituzione del rapporto previdenziale obbligatorio.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 37 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 141

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)