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Sez. L, Sentenza n. 1725 del 27/01/2006 (Rv. 586710 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Ufficiali in ausiliaria - Diritto alla restituzione dei contributi alla cessazione del periodo di ausiliaria - Insussistenza - Fondamento - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586710-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

L'art. 141 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 (testo unico dei dipendenti civili e militari dello Stato), che ha previsto l'assoggettamento al contributo dello 0, 50 per cento, a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato, delle pensioni versate agli ufficiali in ausiliaria, senza più prevedere la restituzione dei contributi alla fine del periodo di ausiliaria, ha sostituito, nel suo complesso, la precedente normativa in materia di contribuzione degli ufficiali di ausiliaria al fondo per il credito e, quindi, ha tacitamente abrogato la norma sulla restituzione dei contributi (art.1, terzo comma, legge n.252 del 1963), coerentemente con il tenore della disciplina di carattere generale (art. 37 del d.P.R. n. 1032 del 1973, testo unico sulle prestazioni previdenziali favore dei dipendenti statali) che ha escluso l'analogo diritto precedentemente previsto a favore dei dipendenti fruenti solo dell'assicurazione creditizia. Né sussistono dubbi di costituzionalità al riguardo, in quanto l'eliminazione del rimborso dei contributi, con riferimento sia alla disciplina generale sia a quella relativa agli ufficiali in ausiliaria, è riconducibile alla previsione, da parte della norma di delega (art. 6 della legge n.775 del 1970), di eventuali "modificazioni ed integrazioni" delle disposizioni in vigore, da raccogliere in testi unici, "necessarie per il loro coordinamento e ammodernamento".

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 art. 37 CORTE COST., DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 141, Legge 21/02/1963 num. 252 art. 1 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)