Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/04/1989 (Rv. 462436 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CONTRASTO DI DETTA DISPOSIZIONE CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE - CONTROVERSIE URGENTI EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANCATA OPERATIVITÀ DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CONTRASTO DI DETTA DISPOSIZIONE CON L'ART. 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La disposizione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 - che per le cause considerate urgenti, comprese quelle di opposizione all'esecuzione intese lato sensu, stabilisce la non operatività della sospensione dei termini nel periodo feriale - manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 24 cost., atteso che il più rapido svolgimento dei procedimenti in relazione alla particolare natura degli stessi, nonché la possibilità di scelta temporanea o definitiva di un difensore diverso da quello che voglia usufruire del periodo feriale, implicano l'insussistenza della violazione dei diritti della difesa. (V 4750/87, mass n 453397).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)