Sez. T, Ordinanza n. 7619 del 30/03/2026 (Rv. 678361-02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE | Imposta complementare - Utilizzo della procedura telematica di adempimento ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 - Modalità di liquidazione e pagamento del tributo - Mutamento della natura fiscale - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE
In tema di imposta di registro, la riqualificazione giuridica dell'atto, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, non muta la qualificazione dell'imposta come complementare, non rilevando a tal fine l'utilizzo della procedura telematica di adempimento di cui all'art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997, la cui osservanza incide esclusivamente sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell'imposta richiesta.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 463 art. 3 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)