Sez. 5 - , Sentenza n. 881 del 16/01/2019 (Rv. 652194 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE | Imposta dovuta all'esito della riqualificazione ex art. 20 TUR - Natura complementare - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE
L'imposta di registro liquidata dall'Amministrazione finanziaria a seguito di riqualificazione dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha natura complementare, poiché non è qualificabile né come imposta principale, a differenza della quale è successiva rispetto al momento di registrazione dell'atto, né come imposta suppletiva, atteso che, diversamente da questa, non è diretta a correggere errori od omissioni propri dell'Ufficio, bensì a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto registrato.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)