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Sez. 5 - , Sentenza n. 881 del 16/01/2019 (Rv. 652194 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE | Imposta dovuta all'esito della riqualificazione ex art. 20 TUR - Natura complementare - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652194-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA - IMPOSTA COMPLEMENTARE

L'imposta di registro liquidata dall'Amministrazione finanziaria a seguito di riqualificazione dell'atto negoziale ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha natura complementare, poiché non è qualificabile né come imposta principale, a differenza della quale è successiva rispetto al momento di registrazione dell'atto, né come imposta suppletiva, atteso che, diversamente da questa, non è diretta a correggere errori od omissioni propri dell'Ufficio, bensì a ricostruire "a posteriori" il reale contenuto giuridico dell'atto registrato.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)