Sez. 1 - , Sentenza n. 7479 del 23/03/2017 (Rv. 644829 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Apposizione della riserva da parte dell'appaltatore - Onere - Tempestivo esercizio - Modalità - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore, il quale pretenda un maggior compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, 54 e 64 del r.d. n. 350 del 1895 (applicabile "ratione temporis"), e delle norme successive in materia, di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione propria del giudice di merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, potendo la specifica quantificazione del danno operarsi nelle successive registrazioni. Ne consegue che, ove la sospensione possa ritenersi illegittima o produttiva di danno sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto tardiva l'iscrizione della riserva solo nel registro di contabilità a distanza di oltre un anno dalla prima sospensione dei lavori, attesa l'immediata rilevanza pregiudizievole della sospensione predetta, dovuta ad eventi atmosferici di eccezionale portata ed imponenza).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64, DPR 21/12/1999 num. 554 art. 133 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)