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Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 05/02/2016 (Rv. 638581 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Sospensione dei lavori - Maggiori esborsi derivanti all'appaltatore - Tempestività della relativa riserva - Condizioni - Distinzione tra momento di configurabilità del pregiudizio e della sua quantificazione - Conseguenze - Entità del pregiudizio - Modalità di precisazione.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638581-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto pubblico, in caso di sospensione dei lavori, è tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione, quando questa, benchè inizialmente legittima, abbia, poi, perso tale connotazione per il suo eccessivo protrarsi, con il conseguente collegamento del danno a quest'ultimo, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore è accertabile solo al momento della ripresa dei lavori; resta peraltro salva, tenuto conto della distinzione tra il momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, la facoltà dell'appaltatore, una volta formulata tempestivamente la riserva, di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale anche con riferimento al periodo precedente la formulazione della riserva.

Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 1, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 53, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)