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Sez. L, Sentenza n. 1158 del 25/02/1981 (Rv. 411721 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA DI QUALIFICA DIRIGENTI E FUNZIONARI - COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DI BASE PER IL FUNZIONAMENTO INTEGRATIVO DEL FONDO AZIENDALE - ESCLUSIONE EX ART 27 DEL CONTRATTO AZIENDALE 29 DICEMBRE 1971 PER I DIPENDENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1981-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411721-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - INDENNITA DI ANZIANITA DI QUALIFICA DIRIGENTI E FUNZIONARI - COMPUTABILITA NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE DI BASE PER IL FUNZIONAMENTO INTEGRATIVO DEL FONDO AZIENDALE - ESCLUSIONE EX ART 27 DEL CONTRATTO AZIENDALE 29 DICEMBRE 1971 PER I DIPENDENTI DELLE CASSE DI RISPARMIO - LEGITTIMITA.*

Il principio affermato in Sede interpretativa di norme giuridiche circa la computabilita nella base retributiva imponibile ai fini pensionistici degli emolumenti corrispettivi, continui, determinati o determinabili non si applica nel campo dell'autonomia privata. E, pertanto, legittimo l'art 27 del contratto aziendale del 29 dicembre 1971 per i dipendenti delle casse di risparmio che, modificando il precedente regolamento, escluda dalla computabilita nella retribuzione pensionabile di base per il pensionamento integrativo del fondo aziendale l'indennita di anzianita di qualifica dirigenti e funzionari, e cio sopratutto ove tale nuovo regolamento sia stato accettato per non essere stata tempestivamente esercitata l'opzione per l'applicazione del precedente regolamento.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2117, Contr. Coll. 11/06/1965, Contr. Coll. 29/12/1971 num. 27, Contr. Coll. 29/12/1971 num. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)