Sez. L, Sentenza n. 6815 del 08/08/1987 (Rv. 455014 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DEL REGIME LEGALE OBBLIGATORIO - AMMISSIBILITÀ - NORME E PRINCIPI DI DIRITTO PROPRI DEL REGIME LEGALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - REGIMI PRIVATI DI PREVIDENZA - SOSTITUZIONE O INTEGRAZIONE DEL REGIME LEGALE OBBLIGATORIO - AMMISSIBILITÀ - NORME E PRINCIPI DI DIRITTO PROPRI DEL REGIME LEGALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
I regimi privati di previdenza possono - nei limiti delle Disposizioni inderogabili di legge - sostituire o integrare il corrispondente regime legale obbligatorio, senza che norme e principi di diritto, affermati con riferimento a regimi legali, possano trovare applicazione nell'ambito dei regimi privati, la cui disciplina è riservata all'autonomia negoziale delle parti, salva la possibilità che, in forza delle rispettive discipline, ciascun regime attribuisca Rilevanza ed efficacia giuridica, nel proprio ambito, ad istituti di altro regime. (V 4855/83, mass n 429748; (V 1590/83, mass n 426430; (V 1061/83, mass n 425843; (V 1158/81, mass n 411721).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2115, Cod. Civ. art. 2117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)