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Sez. L, Sentenza n. 2463 del 04/02/2014 (Rv. 630377 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | Immediata inapplicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di requisiti dell'impresa artigiana.
Stato
decisa il 2014-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630377-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Lo "ius superveniens" è applicabile d'ufficio, in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno. (Nella specie la corte di merito non aveva applicato lo "ius supervienes" intervenuto nel corso del giudizio e, in particolare, il d.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, che per le imprese del settore dell'abbigliamento su misura - come nella vicenda - aveva elevato il requisito dimensionale per la qualificazione dell'imprese come artigiana; la questione, tuttavia, non era stata riproposta specificamente nei motivi di ricorso per cassazione, da cui l'intangibilità perché coperta da giudicato esterno).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, DPR 25/05/2001 num. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)