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Sez. L, Sentenza n. 21382 del 07/08/2008 (Rv. 604530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO | "Ius superveniens" - Sopravvenienza nel corso del giudizio d'appello - Possibilità per la corte di cassazione di applicare d'ufficio la nuova disposizione, disattesa dal giudice di primo grado - Formulazione di uno specifico motivo di ricorso - Necessità - Fattispecie in tema di obbligo contributivo delle prestazioni dei lavoratori dello spettacolo.
Stato
decisa il 2008-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO

Lo "ius superveniens" è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno; ne consegue che qualora, nelle more del giudizio in appello, venga introdotta una nuova norma che modifichi la materia "sub iudice", e di essa il giudice dell'appello non tenga conto, è necessario che la parte, per evitare che si produca una preclusione, alleghi specificamente, con i motivi di ricorso in cassazione, l'applicabilità della nuova normativa. (Nella specie, relativa all'assoggettamento all'obbligo contributivo delle prestazioni rese negli studi di incisione da parte di lavoratori dello spettacolo, in assenza di pubblico, per la realizzazione di registrazioni fonografiche, introdotto dall'art. 43 della legge n. 289 del 2002 nelle more del giudizio di appello, la S.C., nell'accogliere il ricorso, ha rilevato che l'ENPALS avrebbe potuto dedurre la questione, nel corso del giudizio di merito, solo come sollecitazione dei poteri d'ufficio del giudice ma non anche come specifico motivo, per cui non si era verificata alcuna preclusione; correttamente, pertanto, l'applicabilità della norma era stata dedotta quale motivo di ricorso davanti alla corte di cassazione, così da evitare il formarsi del giudicato interno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)