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Sez. 1 - , Ordinanza n. 36029 del 22/11/2021 (Rv. 663281 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Riflesso negativo sul patrimonio del fallito o indebita alterazione delle regole della "par condicio creditorum" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663281-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Il presupposto indispensabile per l'utile esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., o ex art. 67, comma 2 l.fall., è costituito dal fatto che l'atto revocando abbia avuto un riflesso negativo sul patrimonio del fallito o abbia comunque indebitamente alterato le regole della "par condicio creditorum" a fronte dell'insolvenza del debitore. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto non revocabile l'accredito su di un conto corrente scoperto di un importo concesso al debitore da una banca a titolo di mutuo, ad estinzione e in sostituzione di un precedente credito chirografario di pari entità della stessa banca.)

Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 1 lett. 2 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)