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Sez. 1, Sentenza n. 1296 del 21/02/1990 (Rv. 465444 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA RELATIVA - COGNIZIONE IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE - RAPPORTI CON LA DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*
Stato
decisa il 1990-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465444-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL QUINQUENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - DOMANDA RELATIVA - COGNIZIONE IN UNICO GRADO DELLA CORTE DI APPELLO - ESCLUSIONE - RAPPORTI CON LA DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA.*

Qualora il privato, sul presupposto dell'ininfluenza del decreto espropriativo, per pregressa perdita della proprietà del fondo illegittimamente occupato a seguito della sua irreversibile acquisizione nell'opera pubblica, chieda il risarcimento del danno, la relativa domanda esula dalla cognizione in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per l'opposizione alla stima, ed è soggetta alle ordinarie regole di Competenza. Tale principio opera anche se sia stata proposta, subordinatamente nello stesso giudizio, o separatamente in altra causa, domanda di opposizione alla stima, in ipotesi di ritualità della procedura espropriativa, fermo restando, per la Corte d'appello, competente a conoscere dell'opposizione medesima, l'Obbligo di sospendere la controversia, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della causa risarcitoria (con la pregiudiziale questione della Rilevanza o meno del provvedimento ablativo). (V 3767/85, mass n 441352).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)