Sez. 1, Sentenza n. 3767 del 22/06/1985 (Rv. 441352 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DEFINITIVA DEL BENE - TARDIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PROPOSIZIONE DI AZIONE RISARCITORIA E DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ASSORBIMENTO DELLA OPPOSIZIONE NELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITÀ FISSATA SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE - REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - PERDITA DEFINITIVA DEL BENE - TARDIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE - PROPOSIZIONE DI AZIONE RISARCITORIA E DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ASSORBIMENTO DELLA OPPOSIZIONE NELLA DOMANDA DI RISARCIMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN TEMA DI INDENNITÀ FISSATA SECONDO I CRITERI DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865.*
Qualora il proprietario del fondo occupato, dopo la definitiva perdita del bene a seguito della realizzazione dell'opera pubblica durante il periodo di occupazione illegittima, nonché dopo la tardiva adozione del decreto di espropriazione, proponga sia Azione risarcitoria, in relazione al danno derivante da detta illegittima occupazione, sia opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, il principio, secondo il quale l'indicata irreversibile acquisizione del bene medesimo implica un fatto illecito estintivo del diritto dominicale, dell'istante e rende irrilevante il successivo decreto di espropriazione, non autorizza a ritenere l'opposizione suddetta automaticamente assorbita o convertita nella domanda risarcitoria. Ne consegue, ove si tratti di indennità fissata secondo i criteri della legge 22 ottobre 1971 n. 865, che l'indicata situazione non vale a devolvere l'intera controversia al tribunale competente secondo gli ordinari criteri di valore, spettando a questo la sola domanda risarcitoria, e restando invece affidata alla Corte d'appello in unico grado, ai sensi dell'art. 19 della citata legge, la domanda di opposizione alla stima (salva ogni questione sul coordinamento dei due giudizi, non rilevante ai fini della Competenza).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)