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Sez. L, Sentenza n. 6587 del 01/06/1992 (Rv. 477468 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere | Giudicato formatosi sul diritto alle pensione - Influenza - Esclusione - Accertamento di migliori condizioni e accertamento dell'insussistenza originarie di quelle minime richieste per ottenere la pensione - Equivalenza.
Stato
decisa il 1992-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477468-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione di invalidità - Revoca - In genere

Nell'ipotesi in cui il diritto alla pensione di invalidità sia stato riconosciuto con sentenza passata in giudicato, e il trattamento previdenziale sia stato successivamente soppresso dall'INPS ai sensi dell'art. 10 secondo comma R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, l'accertamento, nell'ambito del giudizio promosso per contestare la legittimità di tale soppressione o revoca, dell'attuale presenza o meno dello stato invalidante non è condizionato dagli effetti del giudicato, che rende intangibili le situazioni pregresse, ma riguarda solo la situazione di fatto esistente sino alla pronunzia, lasciando del tutto impregiudicata la possibilità di una sopravvenuta modificazione, che renda le condizioni di salute diverse, e migliori, di quelle minime richieste dalla legge per ottenere la pensione; a tale evenienza è del tutto assimilabile l'accertamento dell'insussistenza di quelle condizioni minime, ancorché preesistente alla revoca, e addirittura anche se coeva all'erronea concessione, tenuto conto del fatto che anche nell'ipotesi astratta di malattia del tutto identica a quella riscontrata in tale epoca il tempo trascorso è di per sè un fattore di differenziazione, non necessariamente peggiorativo.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)