Sez. L, Sentenza n. 10756 del 15/12/1994 (Rv. 489230 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE | Accertamento del diritto alla pensione - Passaggio in giudicato - Accertamento successivo di sopravvenute modificazioni escludenti tale diritto - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - REVOCA - IN GENERE
Ove il diritto alla pensione di invalidità sia stato riconosciuto da sentenza passata in giudicato, ed il trattamento previdenziale sia stato successivamente revocato dall'I.N.P.S. ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del R.D.L. 14 aprile 1939 n.636, il carattere definitivo della decisione giudiziale, riguardando la situazione di fatto esistente fino al momento della pronuncia, lascia del tutto impregiudicata la possibilità di verificare le eventuali sopravvenute modificazioni, implicanti condizioni di salute diverse e tali da non giustificare il diritto alla pensione, e consente comunque l'accertamento della presenza o meno dello stato invalidante con riferimento all'epoca del provvedimento soppressivo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)