Sez. 2, Sentenza n. 6718 del 12/03/1975 Ud. (dep. 17/06/1975) Rv. 130331 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - NECESSITA DI CONFUTARE SPECIFICAMENTE TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - ESTREMI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - NECESSITA DI CONFUTARE SPECIFICAMENTE TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE - ESCLUSIONE - ESTREMI.*
Deve ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche quando il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo tra le varie possibili condizioni oggettive e soggettive che caratterizzano il reato. Ne la decisione negativa resta infirmata per il fatto che non siano state prese specificamente in esame particolari situazioni prospettate dallo imputato quando risulti che, con una visione piu ampia ed assorbente di tutte le peculiarita del reato, lo stesso giudice non ha trascurato le argomentazioni difensive, ma ha ritenuto di dare la prevalenza a considerazioni di opposta significazione e di preminente rilievo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)