Sez. 1, Sentenza n. 3262 del 09/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158441 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SUSSISTENZA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - SUSSISTENZA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*
L'Obbligo della motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche deve ritenersi adempiuto dal giudice quando questi abbia indicato, dopo una valutazione complessiva anche implicita del fatto e della punibilità del reo, soltanto le ragioni negative ritenute prevalenti e in quanto tali da condurre al rigetto della richiesta. (V mass n 151338; (V mass n 137425, ultima parte; (V mass n 130331; (V mass n 102517).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)