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Sez. 1, Ordinanza n. 1353 del 18/11/1966 Cc. (dep. 29/12/1966) Rv. 103045 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - NORME APPLICABILI - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/103045-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - NORME APPLICABILI - MANCATA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO.*

La mancata presentazione dei motivi importa la inammissibilita del ricorso anche in materia di misure di prevenzione in quanto ai procedimenti del genere non e applicabile la norma dell'art 641 cod proc pen, essendo il ricorso consentito soltanto per violazione di legge, come tassativamente disposto dall'art 4, ultima parte, della legge 27 dicembre 1956, n 1423.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 641

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)