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Sez. 1, Sentenza n. 3389 del 23/11/1971 (Rv. 354944 - 01)

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI DUE DIVERSI TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/354944-01

FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI DUE DIVERSI TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITA.*

Mancando nella legge fallimentare una norma espressa intesa a regolare i conflitti di Competenza (sia positivi che negativi) sulla dichiarazione di fallimento, e dovendosi essa ricercare nel sistema della legge processuale, anche il caso di duplice dichiarazione di fallimento del medesimo imprenditore da parte di piu tribunali deve farsi rientrare nell'ipotesi prevista dall'art 45 cod proc civ che, pur diversa nell'essenza, e analoga nella finalita perseguita (condurre a soluzione una situazione che non trova adeguata definizione attraverso la istanza della parte). E ammissibile, pertanto, il regolamento di Competenza d'ufficio promosso da un tribunale che dopo avere dichiarato il fallimento di un dato soggetto, sia venuto a conoscenza che la procedura di fallimento nei confronti dello stesso soggetto pende gia presso altro tribunale. (Conf 2781'67, mass n 330334).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)