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Sez. 1, Sentenza n. 2781 del 18/11/1967 (Rv. 330334 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - POSITIVO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330334-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO - POSITIVO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLO STESSO IMPRENDITORE DA PARTE DI PIU TRIBUNALI - REGOLAMENTO DI UFFICIO - AMMISSIBILITA.*

Mancando nella legge fallimentare una norma espressa intesa a regolare i conflitti di Competenza (sia positivi che negativi) sulla dichiarazione di fallimento, e dovendosi essa ricercare nel sistema della legge processuale, anche il caso di duplice dichiarazione di fallimento del medesimo imprenditore da parte di piu tribunali deve farsi rientrare nell'ipotesi prevista dall'art.45 cod.proc.civ., che, pur diversa nell'essenza, e analoga nella finalita perseguita (condurre a soluzione una situazione che non trova adeguata definizione attraverso la istanza, della parte). E ammissibile, pertanto, il regolamento di Competenza d'ufficio promosso da un tribunale, che, dopo avere dichiarato il fallimento di un dato soggetto, sia venuto a conoscenza che la procedura di fallimento nei confronti dello stesso soggetto pende gia presso altro tribunale. (contra 322468 320860).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)