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Sez. 3, Sentenza n. 362 del 26/10/1983 Ud. (dep. 16/01/1984) Rv. 162123 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO - ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO O DI ESPORTAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO, CONSUMATO O TENTATO, DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - NOZIONE - CONCESSIONE DEL CREDITO SENZA UTILIZZAZIONE - REATO TENTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162123-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLA CONCESSIONE DEL CREDITO - ATTIVITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO O DI ESPORTAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO, CONSUMATO O TENTATO, DI ESPORTAZIONE DI VALUTA - NOZIONE - CONCESSIONE DEL CREDITO SENZA UTILIZZAZIONE - REATO TENTATO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di reati valutari occorre distinguere l'attività di negoziazione della concessione del credito da quella di utilizzazione ovvero di esportazione senza autorizzazione. Infatti il reato sorge quando viene posta in essere una oggettiva condotta di esecuzione del disegno di esportare la valuta eludendo la richiesta di autorizzazione. Pertanto, poiché la consumazione si ha con il verificarsi dell'evento e cioè con il trasferimento avvenuto o realmente tentato, concessione del credito e trasferimento del capitale all'estero non coincidono, né l'ottenuta concessione può configurare il reato tentato. Invero, nonostante la dichiarata intenzione di utilizzare all'estero il capitale richiesto e assegnato, l'assegnatario può ben dargli ancora una destinazione interna o non utilizzarlo affatto.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)