Sez. 3, Sentenza n. 5533 del 10/05/1985 Ud. (dep. 01/06/1985) Rv. 169587 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - COSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA ALL'ESTERO - TENTATIVO - ATTI NECESSARI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - COSTITUZIONE NON AUTORIZZATA DI DISPONIBILITÀ VALUTARIA ALL'ESTERO - TENTATIVO - ATTI NECESSARI PER LA CONFIGURABILITÀ.*
Il delitto tentato di Costituzione non autorizzata di disponibilità valutarie all'estero, a favore proprio o altrui, per legge equiparato al delitto consumato, non è integrato dall'attività negoziale, dalla quale derivino obbligazioni da eseguirsi all'estero (attività che costituisce soltanto un presupposto di fatto della condotta punibile) e nemmeno dagli accordi intervenuti in tal senso tra le parti, espressivi di volontà di delinquere, ma non ancora costitutivi di comportamento penalmente rilevante, come si desume dalla norma dell'art. 115 cod. pen., che dichiara impunibile il solo fatto dell'accordarsi o dell'istigazione, anche accolta, se il reato non venga poi commesso, anche, ovviamente, in Forma di tentativo. Sono, invece, necessari gli Atti, anche soltanto preparatori, posti in essere per dare attuazione alla volontà di delinquere (o allo accordo per delinquere) qualora essi, oltre che diretti inequivocabilmente a realizzare il modello di condotta proibita (la formazione incontrollata di ricchezza fuori del territorio dello stato), siano idonei a tale realizzazione. (Conf mass n 162123).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 bis CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)