Sez. 2, Sentenza n. 21035 del 18/04/2008 Ud. (dep. 27/05/2008) Rv. 240105 - 01
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI | Conclusioni orali - Deposito successivo della memoria - Utilizzabilità - Esclusione - Fondamento.
ATTI PROCESSUALI - DISPOSIZIONI GENERALI - MEMORIE E RICHIESTE DELLE PARTI
La memoria difensiva, depositata dopo le conclusioni orali, non può essere utilizzata al fine di verificare, comparativamente, la completezza della sentenza di appello, in forza della natura perentoria dei termini stabiliti dall'art. 585 cod. proc. pen. per proporre impugnazione e per presentare motivi nuovi. (Nella fattispecie il ricorrente richiamava il contenuto di una memoria difensiva, presentata dopo la rassegna delle conclusioni orali, per confutare la motivazione della sentenza d'appello: affermando il principio la Corte ha chiarito che ove si consentisse l'introduzione di ulteriori motivi oltre quelli formulati con l'impugnazione o con lo specifico strumento dei motivi nuovi, si vanificherebbe la preclusione prescritta dalla citata disposizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)