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Sez. 5, Sentenza n. 210 del 15/02/1996 Cc. (dep. 15/04/1996) Rv. 204478 - 01

Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti | Atti che pongono questioni oltre quelle proposte coi motivi di impugnazione - Natura di memorie o richieste - Esclusione - Applicabilità della disciplina dei motivi nuovi, ex art. 585, quarto comma cod. proc. pen. - Conseguenza - Memorie depositate prima del giudizio d'appello - Obbligo del giudice di decidere al riguardo - Esclusione - Mancata considerazione del loro contenuto in relazione all'oggetto dell'impugnazione - Vizio del provvedimento decisorio adottato - Sussistenza - Possibilità.
Stato
decisa il 1996-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204478-01

Atti processuali - Disposizioni generali - Memorie e richieste delle parti

Non sono da considerare memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., gli atti che pongano questioni ulteriori rispetto a quelle proposte coi motivi di impugnazione, giacché in tal caso si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, quarto comma cod. proc. pen.. Pertanto, il giudice di secondo grado non deve provvedere autonomamente in relazione a memorie depositate prima del giudizio di appello, ma la motivazione del provvedimento decisorio può risultare indirettamente viziata per la mancata considerazione di quanto illustrato con memoria, in relazione alle questioni devolute con l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)