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Sez. L, Sentenza n. 11574 del 23/05/2014 (Rv. 631044 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Norme ex d.lgs. 66 del 2003 in materia di orario massimo complessivo, pause di lavoro e lavoro notturno - Possibilità di deroga con il consenso del singolo lavoratore - Esclusione - Possibilità di deroga solo ad opera della contrattazione collettiva - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2014-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631044-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

I limiti legali imposti dal d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66 in materia di orario massimo complessivo, pause di lavoro e lavoro notturno, non possono essere derogati con il consenso del singolo lavoratore interessato - e dunque per effetto della rinuncia ai relativi diritti, - ma solo ad opera della contrattazione collettiva, e nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, comportando il mancato esercizio di tale facoltà di deroga da parte delle parti sociali l'operatività diretta delle garanzie e dei limiti legali, con conseguente applicazione delle sanzioni stabilite in caso di violazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)